Aggiornamenti e chiarimenti alla Circolare Ministero Salute 29.4.20 sulle attività del medico competente
Si informa che è stata emanata la circolare congiunta Prot. 28877 del 4 settembre u.s. del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero della Salute contenente ulteriori precisazioni sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
La circolare fornisce inoltre indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale. Si riportano di seguito gli aspetti di principale interesse.
Concetto di fragilità
Nella circolare si richiama in primo luogo il Protocollo condiviso delle Parti Sociali del 24 aprile 2020 ove viene sottolineata l’opportunità del coinvolgimento del medico competente nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di “fragilità”, raccomandando una particolare attenzione per questi ultimi, anche in relazione all’età. Ciò in quanto in quel particolare periodo i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce più elevate della popolazione (> 55 anni) e in presenza di comorbilità che comportavano una situazione di maggiore esposizione al rischio.
I dati epidemiologici più recenti hanno è vero confermato una maggiore fragilità nelle fasce di età più avanzate, ma associata ad alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche), che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS- Cov, possono influenzare in modo più negativo la gravità e l’esito della patologia.
Dalle risultanze più consolidate prodotte dal sistema di sorveglianza epidemiologica è emerso che il 96 % dei soggetti deceduti presentava uno o più casi di comorbilità in presenza dell’insorgere del Covid-19 e l’andamento crescente della mortalità all’aumentare dell’età era correlabile alla prevalenza maggiore di una o più patologie nelle fasce più elevate dell’attività lavorativa.
Sulla base di tali evidenze la Circolare in esame evidenzia come il concetto di “fragilità” debba essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Con specifico riferimento all’età – viene chiarito nella circolare – tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Non è infatti rilevabile, sulla base delle evidenze scientifiche, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. La “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Viene dunque escluso espressamente che il solo fattore dell’età possa, in assenza di comorbilità, costituire di per sé un fattore di maggior rischio.
Indicazioni operative
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di infezione, in presenza di patologie come ad es. malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.
Anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente (effettuazione della sorveglianza sanitaria), dovrà essere assicurata ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione delle misure sanitarie.
Sempre in questa ultima ipotesi, precisa la circolare, c’è la possibilità che sia il lavoratore/lavoratrice a richiedere una visita per la verifica del proprio stato di fragilità ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.300/70 (Statuto del lavoratori).
In tale caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare eventualmente il medico competente, su richiesta del lavoratore/lavoratrice, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore/lavoratrice a visita medica presso:
- l’INAIL che ha già attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Contenuti del giudizio medico-legale
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato una descrizione dettagliata della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività e le informazioni relative alla integrazione del DVR sulla prevenzione e protezione delle misure adottate in adesione al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
Sulla scorta di tali informazioni il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per attuare soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio da Covid-19, mentre il giudizio di non idoneità temporanea viene riservato solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.
I Ministeri non chiariscono le eventuali conseguenze del giudizio di inidoneità, che non riguarda la mansione specifica, ma una condizione di fragilità dove il rischio che conduce a quel giudizio è legato alla compresenza di fattori diversi, anche se sarebbe stato opportuno in tale sede indicare gli eventuali strumenti di gestione da mettere in atto in caso di inidoneità.
La circolare richiama poi l’opportunità di ripetere periodicamente la visita in relazione all’andamento epidemiologico e all’evoluzione scientifica.
Istanze ai sensi dell’art. 83 (sorveglianza sanitaria) del D.L. 34/20 pendenti al 31 luglio 2020
Nel testo viene richiamato l’art. 83 del D.L. 34/20 convertito dalla L. 77/20 che introduceva la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, prevedendo altresì per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/08, la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale o di richiedere la sorveglianza sanitaria ai servizi territoriali dell’Inail.
Il successivo D.L. 30 luglio 2020 n. 83 (di differimento di alcuni termini al 15 ottobre 2020) non ha prorogato tale disposizione che cessa pertanto di produrre effetti dal 1° agosto. Alla luce del mutato quadro normativo viene precisato dai due Ministeri che le visite mediche richieste dai lavoratori/lavoratrici entro il 31 luglio saranno effettuate secondo le indicazioni contenute nella circolare in esame.
Modalità di espletamento delle visite
L’orientamento ministeriale è quello di andare verso il completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal T.U. Sicurezza, sempre nel rispetto comunque delle misure stabilite dal Ministero della Sanità e dell’OMS.
E’ opportuno che le visite mediche si svolgano in infermeria aziendale o in un ambiente ampio, atto a garantire un adeguato distanziamento tra medico e lavoratore, indossando sempre idonee protezioni.
La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo da impedire assembramenti e dovrà essere data informativa ai lavoratori per evitare che si presentino alla visita con febbre e altri sintomi respiratori anche lievi.
In linea generale possono comunque ancora essere differibili:
- la visita medica periodica (art. 41, comma 2 lett. b) del d.lgs. 81/08);
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 2 lett. e) del d.lgs. 81/08).
Viene infine sollecitata una particolare attenzione alla opportunità di evitare esami e controlli strumentali che possano esporre a rischio di contagio come ad esempio le spirometrie, gli accertamenti clinici e biologici e indagini diagnostiche, qualora non possano essere eseguiti in ambienti idonei e con adeguati strumenti di protezione.