Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in conformità del libro I e V del Codice Civile e all’art 90 della legge n. 289/2002 sono:
a) associazioni sportive dilettantistiche ( riconosciute o non riconosciute)
b) le società di capitali senza fini di lucro
c) le cooperative no profit

Le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute sono la forma giuridica generalmente più utilizzata per lo svolgimento delle attività sportive
dilettantistiche; sono quelle che non hanno richiesto il riconoscimento giuridico ovvero anche se lo hanno richiesto non l’hanno ottenuto; sono disciplinate dal Codice Civile nonché dalle disposizioni contenute nella legge 289/2002 e sono quelle che hanno per oggetto il perseguimento di un interesse sportivo comune e non hanno la personalità giuridica, ossia non godono della così detta autonomia patrimoniale perfetta, per cui non vi è alcuna separazione assoluta tra il patrimonio dell’associazione e quello dei singoli associati.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute sono disciplinate dal Codice Civile nonché dalle disposizioni contenute nella legge 289/2002; sono
quelle che hanno chiesto ed ottenuto mediante un iter specifico il riconoscimento giuridico grazie al quale hanno una propria personalità giuridica e pertanto sono soggetti giuridici pienamente capaci e godono della così detta autonomia patrimoniale perfetta per cui vi è la separazione assoluta tra il patrimonio dell’associazione e quello dei singoli associati.

Le società di capitali senza fini di lucro oltre ad essere disciplinate dalle disposizioni contenute nella legge 289/2002 non differiscono per nulla, sotto il
profilo strutturale, dalle società di capitali previste dal Codice Civile e, pertanto, sono soggette a tutti gli adempimenti con un’unica eccezione quella del divieto della distribuzione degli utili ai soci che dovranno necessariamente essere reinvestiti per l’attività sociale usufruendo, però, di particolari
agevolazioni fiscali.

Le società cooperative no profit anch’esse, oltre ad essere disciplinate dalle disposizioni contenute nella legge 289/2002, non differiscono dalle società di
cooperative che sono disciplinate dall’art 2511 e seguenti del Codice Civile. La caratteristica fondamentale della società cooperativa è lo scopo mutualistico, infatti le cooperative si formano per favorire direttamente i soci, grazie alla cessione dei beni o servizi prodotti direttamente a loro ed a condizioni più favorevoli di quelle che si trovano sul mercato; è come se i soci si aiutassero reciprocamente.

Pubblicato il: 14 Ottobre 2020 / Categorie: Area Legale, News / Tags: /