La  copertura  assicurativa ( Polizza Infortuni – Malattia – RCT per i volontari ) e’   elemento   essenziale   delle convenzioni tra gli enti  del  Terzo  settore  e  le  amministrazioni pubbliche, e i relativi  oneri  sono  a  carico  dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere  con le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di  promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore  di terzi di attivita’ o servizi sociali di interesse generale, se  piu’

favorevoli rispetto al ricorso al mercato per: a) accrescere  l’efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei  Paesi  dell’Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato  sviluppo   di   sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo  la  spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse  umane  nelle pubbliche amministrazioni, curando la  formazione  e  lo  sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo  pari  opportunita’  alle lavoratrici ed ai  lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.  L’individuazione delle organizzazioni di  volontariato  e  delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare  la  convenzione e’ fatta nel rispetto dei  principi  di  imparzialita’,  pubblicita’, trasparenza,  partecipazione  e  parita’  di  trattamento,   mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei  requisiti  di  moralita’  professionale,  e  dimostrare adeguata attitudine, da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura, all’attivita’ concretamente svolta,  alle  finalita’  perseguite,  al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e  alla  capacita’ tecnica e professionale, intesa come concreta capacita’ di operare  e realizzare l’attivita’ oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento   all’esperienza   maturata,   all’organizzazione,   alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.   Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita’ le attivita’ oggetto della convenzione, nonche’ il rispetto dei  diritti e della dignita’  degli  utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali  dilegge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita’ dell’intervento volontario, il  numero  e l’eventuale qualifica professionale  delle  persone  impegnate  nelle attivita’ convenzionate, le modalita’ di coordinamento dei  volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative  di  cui  all’articolo   18,   i   rapporti   finanziari riguardanti le spese da ammettere a  rimborso  fra  le  quali  devono figurare  necessariamente   gli   oneri   relativi   alla   copertura assicurativa, le modalita’ di  risoluzione  del  rapporto,  forme  di verifica delle prestazioni e di controllo  della  loro  qualita’,  laverifica dei reciproci adempimenti nonche’ le modalita’  di  rimborso delle spese,  nel  rispetto  del  principio  dell’effettivita’  delle stesse,  con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo   di maggiorazione,  accantonamento,  ricarico  o   simili,   e   con   la limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  quota  parte imputabile direttamente all’attivita’ oggetto della convenzione.

Pubblicato il: 26 Ottobre 2020 / Categorie: Area Assicurativa, News / Tags: /