Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, ha approvato un decreto-legge che introduce nel lavoro pubblico e privato l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) e il rafforzamento del sistema di screening.
In attesa della pubblicazione in G.U. nonché delle conseguenti interpretazioni ed approfondimenti soprattutto nei confronti del settore dello sport e delle associazioni, di seguito evidenziamo le principali previsioni relative al lavoro privato.
Disposizioni urgenti sull’impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato
La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.
Si ricorda che il Green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Coloro che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, con comunicazione immediata.
La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
La sospensione non comporterà conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, per una durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
A livello sanzionatorio è previsto:
- per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.
Misure urgenti per lo sport
Il Decreto dispone il riversamento delle somme stanziate dal Decreto Sostegni bis, e non utilizzate per l’erogazione delle indennità Covid-19 in favore dei collaboratori sportivi, nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e nel Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale. In particolare:
- a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
- a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
- a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.
Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprimerà un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
Durata del Green Pass
Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
In conferenza stampa il Governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.
Costo dei tamponi
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.