Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”  

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 e della sua entrata in vigore (25 marzo 2022), si riportano di seguito le principali disposizioni di carattere generale e quelle più specifiche di interesse per il terzo settore.

 

Potere di ordinanza del Ministro della salute

A decorrere dal 1° aprile, fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza può:

  • adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  • introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, sentiti i Ministri competenti per materia.

 

Isolamento e auto sorveglianza

Il decreto legge conferma che, a decorrere dal 1° aprile 2022, alle persone risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione, è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (regime di isolamento).

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.

 

Sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, invece, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno, non si applica l’obbligo di isolamento, bensì il regime dell’auto sorveglianza. Avranno pertanto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 nonché l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Ai sensi di tale nuova disposizione  è fatto obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi e luoghi:

 

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

 

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

 

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

 

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, sull’intero territorio nazionale;
  • nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

 

Si conferma l’esclusione dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per:

 

  1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.

 

Graduale eliminazione del green pass base

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

 

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi
  4. corsi di formazione pubblici e privati;
  5. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
  6. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 

Nessuna certificazione verde sarà, dunque, necessaria per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 1° aprile pertanto, non sarà più necessario essere in possesso del green pass base per accedere a determinati luoghi e attività quali:

 

  1. servizi alla persona;
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

 

Green pass e obbligo vaccinale nel settore privato

Le disposizioni, con riferimento alla certificazione verde cd. base e agli obblighi vaccinali nei luoghi di lavoro nel settore privato, prevedono quanto segue:

 

  • la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato;
  • la sostituzione dell’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione, cd. “green pass rafforzato” per l’accesso nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni, con l’obbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del “green pass base”, fino alla data del 30 aprile 2022;

 

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l’accesso ai seguenti servizi e attività:

 

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

Viene soppressa la disposizione che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l’accesso all’evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.

 

Sanzioni e controlli 

Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:

 

  • sulle certificazioni verdi per i soggetti provenienti da Stati esteri;
  • sul possesso del green pass base e green pass rafforzato;
  • sull’auto sorveglianza ;
  • sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero;

 

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

 

Abrogazioni 

Infine, dal 1° aprile 2022, sono abrogate una serie di disposizioni del D.L. 52/2021 per effetto delle quali decadrà il sistema a colori per le Regioni e, conseguentemente, in particolare, decadranno le limitazioni per le attività dei servizi di ristorazione in zona gialla, le limitazioni in zona gialla per le attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali, le limitazioni per i musei e gli altri luoghi della cultura in zona bianca e gialla, le limitazioni agli impianti nei comprensori sciistici in zona gialla, le limitazioni in zona gialla, a centri termali, parchi acquatici e di divertimento.

Infine, per effetto dell’abrogazione dell’art. 5 DL 52/2021, decadranno ovunque le limitazioni alle capienze nelle strutture dove si svolgono competizioni sportive, anche negli stadi, e pertanto si tornerà alla capienza del 100%.

Pubblicato il: 1 Aprile 2022 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , /