L’assicurazione obbligatoria è stipulata nell’interesse degli sportivi tesserati con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e gli enti riconosciuti dal comitato stesso, con le qualifiche di atleti, tecnici, dirigenti ed altre figure specializzate.

Sono coperti gli eventi improvvisi che producano lesioni corporali che abbiamo come conseguenza la morte o l’invalidità permanente conseguenti ai medesimi eventi previsti dal D.M. 03/11/2010

Atleti disabili: si intendono tutte le persone che per un danno e/o una menomazione e/o una patologia possano essere considerati eleggibili a gareggiare negli sport per disabili fisici, neurosensoriali (danno visivo o uditivo) o mentali.

Figure specializzate: soggetti tesserati per supportare al meglio l’attività degli atleti disabili, considerando le peculiarità richieste dalle diverse tipologie di danno/menomazione/patologia.

Gli obblighi assicurativi minimi previsti dal Decreto riguardano caso morte e invalidità permanente per le stesse somme e con uguali estensioni rispetto al D.M. 03/11/2010.

Caso Morte:

Il capitale assicurato non può essere inferiore ad E. 80.00

vedi Prestazioni Aggiuntive art. 13 D.M. 03/11/2010

Invalidità Permanente:

La somma assicurata è la medesima con eventuale applicazione di franchigia in misura mai superiore al 10%.

vedi Tabella dell’Allegato A D.M. 03/11/2010

Per la determinazione dell’indennizzo si fa riferimento all’apposita «tabella lesioni dei soggetti normodotati»

Pubblicato il: 14 Ottobre 2020 / Categorie: Area Assicurativa, News / Tags: /