E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021 – ed è contestualmente entrato in vigore – il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Il provvedimento integra il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus con nuove misure di maggiore intensità per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 e reca disposizioni in materia di congedi per genitori e bonus baby-sitting.

Si riporta, di seguito, una sintesi del nuovo quadro regolatorio.

 

  1. Ulteriori disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

 

Da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021 nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori sono classificati “zona gialla” si applicano le misure restrittive attualmente previste per la “zona arancione”.

Da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile 2021 le misure restrittive previste per la “zona rossa” si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dall’ultimo monitoraggio disponibile.

Nel medesimo arco temporale – da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile 2021 – i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la “zona rossa” nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021 nelle regioni e Province autonome di Treno e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Non sono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di anni 14 sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi. Tale possibilità di spostamento non è invece consentita nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa”.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in “zona bianca”, si applicano le misure previste per le “zone rosse”. Nei medesimi giorni lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, in ambito regionale, nel rispetto del limite numerico (due persone) e della fascia oraria sopra indicati.

Il provvedimento, nel confermare l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede, in caso di violazione delle nuove misure introdotte, l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo.

In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia, di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

 

  1. Congedi per genitori (art. 2, commi da 1 a 5, 8 e 11)

 

In merito ai congedi, in linea generale, la disposizione introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti.

Tali congedi saranno retribuiti infatti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si potrà usufruire del congedo ma senza retribuzione.

In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.

 

  1. Bonus baby-sitting (art. 2, commi da 6 a 8)

 

Il provvedimento introduce fino al 30 giugno 2021 un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, dei lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari), del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Il bonus può essere utilizzato per i servizi riferiti ai figli conviventi minori di 14 anni per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena.

L’erogazione del bonus avviene mediante il libretto famiglia o direttamente in caso di utilizzo per l’iscrizione del minore ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Sia i congedi che il bonus baby-sitter sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede, di conseguenza, al monitoraggio delle domande e del limite di spesa, non accettando ulteriori istanze nei casi in cui tale limite sia superato anche in via prospettica.

Cliccando sul seguente link si potrà accedere al sito del Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri: COVID-19 Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo con riferimento alle nuove misure restrittive.

 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

 

Pubblicato il: 16 Marzo 2021 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , /