Come è ben risaputo  con  D.L. 1° aprile 2021, n. 44  entrato in vigore a partire dal 1° aprile 2021 , il Governo ha disposto la proroga fino al 30 aprile 2021 delle disposizioni contenute nel DPCM 2 marzo 2021.

 

In particolare, il decreto legge stabilisce che dal 7 al 30 aprile 2021:

  • continueranno ad applicarsi, le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 salvo quanto diversamente disposto dallo stesso provvedimento;
  • nelle Regioni e Province autonome collocate in zona gialla valgono le misure stabilite per la zona arancione.

 

Tuttavia, in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione del piano nazionale di vaccinazione (con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili), il Consiglio dei Ministri, con propria deliberazione, potrà adottare determinazioni in deroga a tale disposizione.

La norma, in sostanza, prevede la possibilità per il Consiglio dei Ministri di disporre nelle Regioni in cui l’andamento della pandemia e del piano vaccinale dovessero nel frattempo raggiungere numeri incoraggianti, possano essere applicate le misure meno restrittive

previste dal Capo III del DPCM (regole previste per la zona gialla);

Sempre nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021, le misure restrittive previste per la “zona rossa” saranno applicate anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dall’ultimo monitoraggio disponibile.

Nelle Regioni e Province Autonome in cui si applicano le misure stabilite per la zona Arancione, dal prossimo 7 aprile fino alla fine del mese, è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una abitazione privata una sola volta al giorno. Tale spostamento è soggetto agli stessi limiti previsti dalle precedenti disposizioni: potrà quindi avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 22, e potrà riguardare solo due persone, salvo che si tratti di minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale o di persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nei giorni sopra indicati invece lo spostamento in questione non potrà avvenire invece nei territori nei quali si applicano le misure previste per la zona rossa.

Appare utile ricordare che in zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Ulteriore novità di interesse per gli enti del terzo settore è quella della possibilità di fruire delle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti  secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (legge di conversione 24 aprile 2020) per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

E’ possibile quindi prevedere la convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Gli enti possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Infine lo stesso decreto stabilisce che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (salvo il caso di accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale).

 

 

Pubblicato il: 15 Aprile 2021 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , /