Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri ha approvato un altro decreto legge che contiene una nuova “raffica” di misure per contrastare il fortissimo incremento di nuove infezioni da Covid-19. In particolare si interviene estendendo l’obbligo di green pass rafforzato (il “super green pass” che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), sulle quarantene per i vaccinati e sulle capienze negli impianti sportivi.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre ed entra in
vigore dal 31 dicembre.
Elenchiamo di seguito le principali novità.
Green Pass Rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’utilizzo del “super green pass” a:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste nell’ambito di cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita anche ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale.
Quarantene
Chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:
- ha ricevuto la dose di richiamo (3°dose);
- il contatto è avvenuto entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi);
- il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione;.
Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.
Se invece i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze impianti sportivi
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.