Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri ha approvato un altro decreto legge che contiene una nuova “raffica” di misure per contrastare il fortissimo incremento di nuove infezioni da Covid-19. In particolare si interviene estendendo l’obbligo di green pass rafforzato (il “super green pass” che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), sulle quarantene per i vaccinati e sulle capienze negli impianti sportivi.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre ed entra in
vigore dal 31 dicembre.

Elenchiamo di seguito le principali novità.

Green Pass Rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’utilizzo del “super green pass” a:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste nell’ambito di cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita anche ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale.

Quarantene

Chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:

  • ha ricevuto la dose di richiamo (3°dose);
  • il contatto è avvenuto entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi); 
  • il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione;.

 

Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.

Se invece i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5.

 

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze impianti sportivi

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Pubblicato il: 3 Gennaio 2022 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , , /