E’ stato pubblicato ieri Il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio che, a seguito del peggioramento della situazione epidemiologica, si è purtroppo reso necessario.

Le disposizioni che riguardano il mondo sportivo dilettantistico sono contenute nell’art. 1 di tale decreto, che va letto congiuntamente al Decreto del Ministro dello Sport, prontamente uscito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per quello che riguarda il settore sportivo il DPCM va a fare un interessante distinzione fra i due mondi che, pur convivendo sotto regole civilistiche/fiscali/previdenziali comuni, hanno caratteristiche profondamente diverse, e cioè il mondo dell’attività sportiva di base/attività motoria e quello dello sport “codificato” rappresentato dalle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, e anche promosso dagli Enti di promozione sportiva, limitatamente, nello specifico, all’ampia casistica degli sport di contatto

Entro quindi nell’analisi dei provvedimenti introdotti dal decreto.

Attività ammesse

a) L’attività sportiva di base e motoria in genere

Le attività non necessariamente dovranno essere svolte da asd/ssd, ma potranno essere proposte anche da enti privati, del terzo settore (APS) purchè sia rispettato il distanziamento e non vi siano assembramenti, e comunque siano realizzate conformemente a linee guida emanate da:

1) Ufficio per lo Sport
2) Federazione Medico Sportiva
3) Regioni e Province autonome

b) Sport di contatto

In questo caso si farà riferimento ad una amplia platea di attività che sono state individuate dal Decreto del Ministro dello Sport, e che dovranno esclusivamente essere svolte da società sportive professionistiche e da asd/ssd (in questo caso sia di base che agonistico) riconosciute dal Coni e/o CIP, e che dovranno esser attuate nel rispetto di:

1) protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva

Attività vietate

a) Attività amatoriali

Tutte quelle amatoriali (allenamenti e competizioni) sempre relative agli sport di contatto che sono stati individuati dal già citato Decreto del Ministro dello sport; in pratica tutte quelle svolte al di fuori delle asd/ssd (e anche società professionistiche) e quindi in contesti liberi o informalmente organizzati, oppure associazioni culturali, aps…..

b) Le attività in sale da ballo

Si ritiene che la lett. n) dell’art 1 si riferisca alle attività (svolte anche da asd) di intrattenimento (l’evento del sabato sera) e non di quelle addestrative e didattiche organizzate da asd/ssd, che ricadrebbero nelle precedenti casistiche.

Le mie considerazioni sono su quanto sopra esposto sono due.

La prima è relativa all’elenco degli sport di contatto, pubblicato in allegato al Decreto del Ministro dello Sport, dove non ci sono significative particolari sorprese, ma indicazioni su diverse discipline praticabili solo se in forma individuale (vedi canottaggio, danza…..). In particolare vorrei soffermarmi su due categorie molto utilizzate specialmente dal settore fitness e cioè “attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness” e “ginnastica per tutti”, che anche loro sono consentite ma solo se fatte in forma individuale; si ritiene quindi che tutti i corsi collettivi di queste discipline debbano al momento essere sospesi, con evidente grave danno per le asd/ssd.

La seconda è che, in questa delicata fase, sarà opportuno affidarsi, anche per il profilo delle responsabilità connesse, a degli esperti della sicurezza per districarsi nel labirinto delle linee guida; a tal proposito voglio far notare i differenti riferimenti normativi presenti nel decreto, per attività motorie e sport di contatto, che andranno poi presi tutti congiuntamente, qualora l’ente eserciti contemporaneamente (ed è il caso più diffuso) tutte queste attività.

Per concludere è’ certo che il rigido rispetto delle prescrizioni contenute nel presente DPCM, e ovviamente non solo quelle legate al mondo sportivo, potrà contribuire a rallentare l’epidemia, e quindi evitarci di dover essere chiamati a commentare futuri provvedimenti ulteriormente restrittivi.

Pubblicato il: 13 Ottobre 2020 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: /