A seguito dell’emanazione del nuovo Decreto Legge n. 172 del 18.12.2020, le misure disposte con il precedente D.P.C.M. hanno subito ulteriori restrizioni. 

Il quadro che emerge dall’applicazione del D.L. n. 172/20, coordinato con le norme previste nel D.L. N. 158/2020 e con le previsioni del D.P.C.M. del 03.12.20, da quest’ultimo richiamate, prevede, innanzitutto norme generali: 

– applicabili sull’intero territorio nazionale; 

indipendentemente dai “colori” attribuiti alle Regioni con l’ultima Ordinanza del Ministero della Salute (ovvero applicabili anche nelle Regioni qualificate come “gialle”); 

– variabili a seconda della tipologia dei giorni (feriali oppure festivi/prefestivi). 

REGOLE GENERALI SUGLI SPOSTAMENTI 

Nel dettaglio, il combinato disposto delle norme generali richiamate fa emergere un quadro rappresentabile come segue: 

  1. a) dal 21.12.2020 al 06.01.2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra diverse Regioni o Province Autonome; 
  2. b) il 25 e 26 Dicembre e il 1° Gennaio restano vietati gli spostamenti anche tra Comuni; 
  3. c) nelle ipotesi a) e b) che precedono, sono sempre salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; 
  4. d) fanno eccezione alle ipotesi a) e b) anche gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 km, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 
  5. e) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24.12.20 e il 06.01.21 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le disposizioni previste per le “zone rosse” di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 03.12.20; 
  6. f) nei giorni feriali compresi tra il 24.12.20 e il 06.01.21 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le disposizioni previste per le “zone arancioni” di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 03.12.20; 
  7. g) per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto Legge, restano valide le altre disposizioni già previste con D.P.C.M.. 

REGOLE APPLICABILI AL SETTORE SPORTIVO 

Posto che occorrerà sempre fare riferimento alle regole generali appena riportate per comprendere quali spostamenti saranno consentiti giorno per giorno, l’applicazione delle nuove disposizioni al settore sportivo comporterà alcune limitazioni anche sulle attività praticabili, in particolare per regioni che attualmente sono qualificate come “zona gialla” e, quindi, non sarebbero soggette a tali restrizioni. 

 

Pertanto, volendo provare a schematizzare, l’applicazione delle disposizioni riepilogate in precedenza al mondo sportivo dovrebbe dar luogo alla situazione riportata di seguito:

1) nei giorni 21.12.20 – 22.12.20 – 23.12.20: 

▪ anche se qualificate zone gialle, non sono consentiti spostamenti tra territori di diverse Regioni o Province autonome (salvo sempre le eccezioni legate a lavoro, salute e necessità); 

▪ è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di, rispettivamente, 2 metri e 1 metro; 

▪ sono consentiti eventi e competizioni agonistiche riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, a porte chiuse o senza pubblico, ed è consentito l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni; 

▪ salva la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori ecc., è consentito a chiunque (e, quindi, anche agli atleti non agonisti) svolgere attività sportiva o motoria presso centri sportivi, pubblici e privati, purché all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e delle linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport, senza far uso degli spogliatoi; 

▪ per gli sport di contatto sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, nonché l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni. 

2) nei giorni 24.12.20 – 25.12.20 – 26.12.20 – 27.12.20 – 31.12.20 – 01.01.21 – 02.01.21 – 03.01.21 – 05.01.21 – 06.01.21: 

▪ si applicano le disposizioni generali previste per le zone rosse; 

▪ è consentito svolgere attività sportiva all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di 2 metri; 

▪ è consentito svolgere attività motoria all’aperto, in forma individuale, in prossimità della propria abitazione, nel rispetto del distanziamento di 1 metro; 

▪ sono consentiti eventi e competizioni agonistiche riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, a porte chiuse o senza pubblico, ed è consentito l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni; 

▪ sono sospese tutte le altre attività e gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva; 

3) nei giorni 28.12.20 – 29.12.20 – 30.12.20 – 04.01.21: 

▪ si applicano le disposizioni generali previste per le zone arancioni; 

▪ è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di, rispettivamente, 2 metri e 1 metro; 

▪ sono consentiti eventi e competizioni agonistiche riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, a porte chiuse o senza pubblico, ed è consentito l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni; 

▪ salva la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori ecc., è consentito a chiunque (e, quindi, anche agli atleti non agonisti) svolgere attività sportiva o motoria presso centri sportivi, pubblici e privati, purché all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e delle linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport, senza far uso degli spogliatoi; 

▪ per gli sport di contatto sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, nonché l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni.

Avv. Monica Campione

 

Pubblicato il: 23 Dicembre 2020 / Categorie: Area Legale, News / Tags: /