Con Circolare n. 0021635/2021, il Ministero dell’Interno ha delineato l’operatività dell’art. 2-bis inserito in sede di conversione del D.L. n. 2/2021, dalla L. n. 29/2021, ai sensi del quale – fino alla data di cessazione dello stato d’emergenza pandemica da Covid-19 – la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi (prevista, allo stato, dall’art. 16, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021) non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dalle associazioni del Terzo Settore, fermo restando il rispetto delle misure attualmente vigenti per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e la necessità di utilizzare modalità tali da evitare qualsiasi occasione di assembramento o aggregazione.
Il Ministero ha stabilito che la norma deve essere interpretata nel senso che le suindicate attività di somministrazione potranno proseguire, sia se condotte direttamente dall’associazione, sia se affidate in gestione a soggetti terzi, esclusivamente:
- in favore degli associati;
- “nel puntuale rispetto delle prescrizioni che, in ciascuna delle zone corrispondenti a un diverso scenario di rischio epidemiologico, sono dettate per le attività economiche analoghe e similari”.
Al fine di superare qualsiasi equivoco, anche di tipo mediatico, il Ministero richiama espressamente le prescrizioni di cui agli artt. 27, 37 e 46 del DPCM dello scorso 2 marzo, disciplinanti le attività di ristorazione, rispettivamente, in zona gialla, arancione e rossa.
Pertanto, viene confermata l’impostazione secondo cui, in estrema sintesi, in zona gialla il servizio di somministrazione è consentito solo fino alle ore 18, mentre in zona arancione e rossa possono esser svolti solo i servizi di take away e delivery.
La nota ministeriale in oggetto, inoltre, chiarisce che, non essendo ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la disposizione deve esser ritenuta applicabile nei confronti delle organizzazioni iscritte ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative specifiche.
Ad ogni modo, Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 2/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 29/2021, va interpretata nel senso che l’attività di somministrazione svolta dagli enti del Terzo Settore in favore degli associati può proseguire esclusivamente nel rispetto delle misure restrittive previste per le attività dei servizi di ristorazione e dei relativi Protocolli di sicurezza è da ritenersi senz’altro applicabile ai seguenti enti del terzo settore aventi la forma giuridica di associazione:
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all’art. 6 della legge n. 266/1991;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nella relativa anagrafe di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997.