E’ stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la L.29/2021, contenente la conversione in legge del D.L. 2/2021.
In particolare a tale Decreto viene inserito l’art. 2 bis che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.
Soggetti destinatari
Qui il legislatore non è chiaro in quanto individua i destinatari del provvedimento fra le ”associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”; dal momento che non è ancora in vigore il Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si dovrebbe desumere che al momento la norma sia rivolta solamente alle APS e ODV iscritte agli attuali registri regionali ed anche a quello nazionale (per tramite degli Enti affilianti, che trasmigreranno al RUNTS ai sensi dell’art. 33 del D.M. 15/9/2020)?
Un chiarimento sarebbe quanto mai opportuno.
Vincoli per la somministrazione
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono proseguire, ma dovranno adeguarsi alle limitazioni imposte per le attività analoghe gestite in forma commerciale dello stesso territorio, e comunque andranno svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti, ed evitando assembramenti.
Ulteriori vincoli
La norma conclude poi dicendo che andrà evitata “qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti”; in pratica viene ribadito che suddetti circoli, al di là della somministrazione di alimenti e bevande, non potranno svolgere alcuna altra attività istituzionale (giochi, intrattenimenti, attività ludico-motorie).
Durata
Il provvedimento rimarrà in vigore “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”.
Ricordiamo, per completezza, che le attività dei bar delle APS e ODV era sospesa da fine ottobre 2020, quando una circolare del Capo di Gabinetto del Ministro degli Interni diede chiarimenti e precisazioni rispetto al DPCM del 24 ottobre 2020, affermando che:
“Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.”