Decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 ”Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“

 

Il decreto legge  30 dicembre 2021  n. 228 , entrato in vigore il 31 dicembre 2021 denominato anche “decreto mille proroghe” contiene delle novità  ed appunto proroghe che interessano anche il mondo del Terzo settore. Riportiamo di seguito le più importanti.

 

PROROGA SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI

Dopo le precedenti proroghe previste prima dal D.l. 44/2021 (31 luglio 2021) e successivamente dal D.l.  (31 dicembre 2021) , il decreto Milleproroghe all’articolo 3 primo comma estende  al 31/07/2022  il termine (di cui all’articolo 106  comma 7 dl 17/03/2020 n. 18)  entro il  quale  possono essere svolte le assemblee a distanza. Ricordiamo che il decreto legge 18/2020  (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) all’articolo 106 comma 7  ha  previsto  la facoltà di svolgere le assemblee  a distanza, quindi mediante mezzi di telecomunicazione  anche alle Odv, Aps ed Onlus ed a tutti gli enti non profit.

La proroga suddetta è contenuta al primo comma dell’articolo 3 del D.l. 228 dispone che il  termine di cui all’articolo 106, comma 7  del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee di società ed enti, e’ prorogato al 31 luglio 2022”.  Con l’occasione si rammenta che la norma inserita dal decreto “Cura Italia” intitolata “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti” ha previsto la possibilità dello svolgimento delle assemblee , anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (online) nelle quali sia garantita identificazione l’uso degli strumenti di partecipazione, anche nel caso in cui gli enti suddetti non abbiano negli statuti sociali la previsione dello svolgimento di tali modalità assemblea, delle società, imprese private, associazioni e fondazioni. Nello specifico, per tali Enti è prorogato lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento all’assemblea mediante i suddetti mezzi di telecomunicazione.

 

PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO AL 31/12/2022

 

Di fondamentale importanza la previsione inserita dal decreto all’articolo 9  comma 1 prevista per le Società di mutuo soccorso. Viene fissato il nuovo termine utile per effettuare la trasformazione delle società di mutuo soccorso (Soms) esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (3/08/2017)  in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale al 31 dicembre 2022 , salvaguardando il  patrimonio dall’obbligo di devoluzione a terzi così come previsto dall’articolo 43 del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017).

L’articolo 9 comma 1 del decreto n. 228  dispone infatti che  “all’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31  dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

Ricordiamo che il beneficio previsto dall’articolo 43 del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore ) riguarda le società di mutuo soccorso esistenti quindi alla data del 3 agosto 2017 e consiste nella possibilità per i suddetti enti di trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale , senza devolvere il proprio patrimonio in deroga a quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 della legge 15 aprile 1886  n. 3818. Il termine inizialmente previsto per le trasformazioni attuate entro il 3 agosto 2020 è stato già oggetto di proroga dal  D.l. 183/2020 al 31/12/2021; in base al decreto “milleproroghe” di fine anno il nuovo termine oggetto delle agevolazioni viene pertanto fissato per le operazioni  deliberate entro il 31 dicembre del 2022.

 

PROROGA PER LE ONLUS AL DIRITTO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE FINO AL 31 DICEMBRE 2022 A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE ESSE SIANO ISCRITTE O MENO AL RUNTS

 

L’articolo 9 comma 6 del decreto legge 228 contiene la previsione a favore delle Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021 della possibilità di continuare ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, fino al 31 dicembre 2022 con le previgenti  modalità stabilite dal Dpcm del 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.

Il decreto “Milleproroghe” ha risolto una problematica che si stava creando a seguito della partenza ritardata del Runts rispetto alle previsioni iniziali avvenuta solo lo scorso 23 novembre ,  con riferimento alla possibilità di usufruire del contributo 5 per mille per le Onlus. Il primo  periodo del comma 6 dell’articolo 9 dispone che solo le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021 continueranno fino al 31 dicembre 2022 ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato. Va ricordato che per le ONLUS a differenza degli altri Enti quali APS e ODV (che attualmente stanno trasmigrando dai Registri di provenienza al RUNTS) l’accesso al Registro Unico del Terzo settore (Runts) avviene non in maniera automatica ma attraverso una procedura d’iscrizione, procedura che può avvenire entro l’esercizio successivo all’autorizzazione della Commissione europea (entro il 31 marzo 2023). Pertanto durante il periodo transitorio previsto fino al 31 marzo 2023 le Onlus potrebbero anche non iscriversi legittimamente al RUNTS e mancando l’iscrizione al Registro le stesse perderebbero il diritto a percepire il 5 per mille (riservato appunto solo agli Enti del terzo settore iscritti al Runts). La proroga inserita dal decreto legge n. 228 rende possibile quindi l’accesso al diritto per le Onlus di beneficiare dell’istituto del cinque per mille nella fase transitoria di permanenza nell’anagrafe Onlus anche senza l’iscrizione al Registro del Terzo settore. Almeno fino al 31 dicembre 2022 pertanto , il contributo del 5 per mille a favore delle Onlus iscritte all’anagrafe viene garantito a prescindere dalla circostanza che le stesse si iscrivano al RUNTS nel corso del 2022.

 

PROROGA PER LE ODV/APS DEI TERMINI PER L’ ACCREDITAMENTO AL  CONTRIBUTO 5 PER MILLE AL 31 OTTOBRE  2022

Il successivo secondo periodo del comma 6 dell’articolo 9 contiene un ulteriore previsione a favore delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021 ,  della possibilità di accreditarsi a quello del 2022 con le modalità stabilite dall’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 con le modalità stabilite dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022 – rispetto quindi ai termini ordinari  generalmente fissati entro la data del 10 aprile di ogni anno.

 

Come già ricordato nel presente articolo con riferimento alle Onlus, in   base al D.lgs n.117/2017 gli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS di cui all’articolo 46 comprese le cooperative sociali ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società sono le uniche destinatarie del contributo 5 per mille. Il ritardo nell’avvio del Registro Unico del terzo settore ha di fatto complicato la situazione creando dei vuoti normativi. Il decreto direttoriale  n. 561 del 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  che ha determinato l’avvio del Registro Unico del Terzo settore ha previsto l’inizio delle procedure di trasmigrazione dal  giorno 23/11/2021 ,  procedure  che si dovranno  concludere entro 90 giorni e cioè il 21 febbraio 2022  ma l’iscrizione vera e propria degli Enti in corso di trasmigrazione tecnicamente si potrebbe concludere anche ad Ottobre 2022.  In considerazione del dilatamento dei tempi tecnici previsti per l’iscrizione nel RUNTS e del ritardo appunto  della fase di avvio della trasmigrazione , quindi, le ODV e APS non ancora «accreditate» ai fini del cinque per mille per il 2021 potrebbero non avere i tempi tecnici per essere accreditate entro la data del 10 aprile 2022 (termini ordinari fissati dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020). Prorogando per tali enti il termine per l’accreditamento al 31 ottobre 2022 viene garantito pertanto  l’accesso al contributo nel rispetto dei tempi previsti.

Pubblicato il: 28 Gennaio 2022 / Categorie: Area Gestione Associativa, News / Tags: , , /