E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, e in vigore dal 25 dicembre 2021, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto-legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

 

In relazione al settore sportivo, il decreto-legge prevede che:

  • a partire dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso;
  • a partire dal 25 dicembre, per l’accesso e l’utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
  • a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato (rilasciato a seguito di vaccino e guarigione);
Pubblicato il: 3 Gennaio 2022 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , , /