Il 6 maggio il Senato ha approvato un emendamento di proroga della maggior parte delle disposizioni della “Riforma dello sport”.
Infatti viene modificato il comma 7 dell’art. 30 del DL 41/21, che a sua volta aveva già prorogato al 1/1/2022 l’entrata in vigore dei vari decreti componenti la riforma, eccetto la parte del lavoro sportivo, per la quale il “via” era previsto al 1 luglio 2022.
Salvo improbabili modifiche al testo nell’ultimo passaggio alla Camera, per la sua approvazione definitiva, la situazione è la seguente:
Dal 1/1/2022 entrerà in vigore:
D.lgs. 36/2021: Riordino e riforma delle disposizioni di enti sportivi professionistici e dilettantistici eccetto la parte relativo al lavoro sportivo.
Dal 31/12/2023 entreranno in vigore:
D.lgs. 36/21: per la parte del lavoro sportivo.
D.lgs. 37/21: Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
D.lgs. 38/21: Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi.
D.lgs. 39/21: Semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
D.lgs. 40/21: Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Ci troviamo quindi davanti ad un lungo e discutibile rimando di una riforma molto attesa dal mondo sportivo dilettantistico.
Sicuramente diverse parti di questi decreti ( specialmente la parte del lavoro) richiedono una più attenta analisi da parte del legislatore per rispondere a criticità delle attuali norme che regolano il settore, ed anche per renderle praticabili in termini economici per le asd/ssd duramente provate dallo stop forzato di questo ultimo anno; ma forse il rimando del DL 41/21 era un tempo sufficiente per arrivare alle idonee modifiche, senza procrastinare un riforma di cui complessivamente si ritiene ce ne sia assoluto bisogno e di cui comunque se ne dovrà tenere conto ( dal momento che ricordiamo è legge dello Stato e di cui è solo rimandata l’entrata in vigore) nelle gestione delle attuali attività e di programmazione delle future.
Inoltre il rinvio del D.lgs. 39/21, comporta purtroppo il rimando dell’entrata in vigore del nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, che porterà ad una importante trasparenza degli adempimenti di asd/ssd, e soprattutto di una semplificata procedura per l’ottenimento della personalità giuridica.
Asd/ssd dovranno quindi per ora concentrarsi sulle modifiche che saranno da apportare ai loro statuti, per aderire alle nuove definizioni di sport ed enti sportivi, in vigore dal 1/1/2022.
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