Il 26 Ottobre u.s. la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha pubblicato il Decreto n. 561/2021,in attuazione del D.M. 15 Settembre 2020 n. 106 (Regolamento di funzionamento del RUNTS): si tratta di un unico articolo che predispone l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dagli artt. 45 ss D.Lgs. 117/2017 smi (CTS – Codice del Terzo Settore).

Il Decreto de quo regolamenta un passaggio graduale che, nella prima fase, contempla la trasmigrazione dai registri esistenti al RUNTS, limitata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) correnti al 22 Novembre 2021 (ossia il giorno antecedente alla data di operatività del Registro, individuata nel 23 Novembre 2021).

In attuazione dell’art. 30 del citato D.M. 106/2020, il Decreto della Direzione Generale 26.10.2021, ha individuato nella data del 23 Novembre p.v. il termine di inizio del suddetto processo di trasferimento alle prime due sezioni del RUNTS (art. 46 CTS e art. 3 Regolamento di funzionamento), dei dati relativi agli Enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS.

Il 23 Novembre p.v., pertanto, costituisce il dies a quo, per i competenti Uffici Regionali e Provinciali, tenuti a trasmettere telematicamente al RUNTS entro 90 giorni, (art. 31 D.M. 106/2020, per le modalità vedasi all. C al richiamato D.M. 106/2020),tutti i dati in loro possesso, ivi compresa la PEC, di tutte le APS e le ODV operative che al 22 Novembre 2021 risultano iscritte nei rispettivi registri.

Parimenti, gli Uffici competenti saranno tenuti a comunicare al RUNTS tutti i procedimenti in corso, di iscrizione e di cancellazione, delle APS e delle ODV.

In conclusione, entro il 21 febbraio 2022 (90 gg a decorrere dal 23 Novembre p.v.) gli Uffici delle Regioni e delle Province autonome (vecchi Registri) trasferiranno al RUNTS i dati delle ODV e APS.

Il trasferimento delle APS nazionali, invece, è posticipato: entro il 23 dicembre 2021 l’Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente trasferirà al RUNTS i dati delle APS nazionali, delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, iscritti nel Registro Nazionale APS (vecchio Registro)alla data del 22 novembre 2021.

Ma in ogni caso il trasferimento deve completarsi entro il 21 febbraio 2021.

Completato il suddetto passaggio dei dati dai rispettivi registri delle ODV e delle APS (L. 266/1991 smi e L. 383/2000 smi), si procederà alla seconda fase: la verifica dei requisiti per la iscrizione, da concludersi ad opera dell’Ufficio Regionale o Provinciale territorialmente competente, entro e non oltre i successivi 180 giorni, decorsi inutilmente i quali è operativo il silenzio assenso, con iscrizione di default al RUNTS.

Dal 24 Novembre p.v., pertanto, le ODV e le APS costituite dopo tale data dovranno presentare l’istanza di iscrizione direttamente nelle apposite sezioni del RUNTS, al fine di acquisire la qualifica di ETS (art. 38 Regolamento di Funzionamento del RUNTS) ed i rispettivi registri precedentemente in vigore, rimangono operativi esclusivamente per le ODV e le APS per le quali, alla data di operatività del RUNTS, risultino pendenti procedimenti di iscrizione o di cancellazione alla data del 23 Novembre p.v.

Successivamente alla iscrizione al RUNTS,  è fatto obbligo per gli ETS di aggiornare le informazioni iscritte (art. 20 Regolamento di funzionamento del RUNTS) riportando, tra l’altro, tutte le modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto, le delibere relative le operazioni straordinarie (es. trasformazione, fusione, estinzione, liquidazione, cancellazione).

Quanto alla personalità giuridica, il dispositivo dell’art. 22 CTS, in deroga al D.P.R. n. 361/2000 del 10.02.2000 la cui operatività rimane eventualmente sospesa fin tanto che permanga l’iscrizione al RUNTS per le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica già acquisita secondo la disciplina previgente, deve operarsi un vaglio preliminare sulla sussistenza delle condizioni di legge, tra cui, in particolare, il patrimonio minimo di cui al comma 4 della richiamata disposizione: “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

Si precisa, inoltre, come l’omissione del deposito della documentazione necessaria e il difetto della completezza delle informazioni o dei relativi aggiornamenti (vedasi all. A e B per la modulistica al D.M. 106/2020), costituisca una responsabilità in capo all’amministratore.

Un focus a parte, invece, merita l’ingresso nel RUNTS delle ONLUS che non sono soggette a trasmigrazione.

Al contrario delle APS e delle ODV, non costituiscono ETS di diritto previo passaggio automatico ma, ad oggi, permangono nella Anagrafe presso la Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente, la quale sarà tenuta a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni delle ONLUS iscritte a partire dalla operatività del medesimo, ma il comma 7 del Decreto 561/2021 ne rinvia l’attuazione mediante una separata regolamentazione delle modalità: “le modalità attraverso cui l’Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, comunica al RUNTS i dati e le informazioni delle ONLUS iscritte nella rispettiva Anagrafe al giorno antecedente l’operatività del RUNTS: a decorrere dal 22 Novembre p.v., pertanto, cessano tutte le procedure di iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS, che rimane operativa esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione in corso alla data indicata.

Tale elenco, inoltre, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione finanziaria e comunicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 34 D.M. 106/2020.

Si tratta, pertanto, di un regime temporaneo che inizia dalla data di pubblicazione dell’elenco delle ONLUS da parte dell’Agenzia delle Entrate e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro la quale potranno procedere ad iscriversi all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente.

 

Avv. Guido Martinelli

Avv. Biagio Giancola

Pubblicato il: 8 Novembre 2021 / Categorie: Area Legale, In Evidenza, News / Tags: , , , , /