Il vincolo di giustizia sportiva è una clausola contenuta nella quasi totalità degli statuti federali con cui gli ordinamenti sportivi all’atto dell’adesione obbligano tutti i tesserati e gli affiliati delle Federazioni Sportive ad accettare tutti i diritti e doveri che scaturiscono dal tesseramento compreso l’impegno di adire gli organi di giustizia sportiva ai fini della risoluzione delle controversie le quali hanno rilevanza esclusiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, in quanto tali, non posso essere oggetto di una valutazione da parte del giudice dello Stato, costituendo una vera e propria barriera tra l’ordinamento sportivo e quello statale.
Il vincolo di giustizia sportiva, però non opera riguardo ai diritti indisponibili, agli interessi legittimi la cui salvaguardia è stata imposta dalla legge 280/2003 e rilevabile anche all’interno dell’art 113 della Costituzione ove espressamente si prevede che : “…è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”