E’ stato pubblicato il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che innalza ulteriormente, di fronte ai dati dei contagi, le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

  • Il nuovo DPCM, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce calcolata a seconda del rischio biologico.

In particolare gli articoli del DPCM valgono per l’intero territorio nazionale, ad eccezione:

    • dell’articolo 2 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Scenario di tipo 3 – zona arancione);
    • dell’articolo 3 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Scenario di tipo 4 – zona rossa).

Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, le misure di cui all’articolo 2 sono applicabili nelle regioni Puglia e Sicilia, mentre le misure di cui all’articolo 3 sono applicabili nelle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Ricordiamo che le norme, varranno dal 6 novembre (non più dal 5 novembre, come indicato nel primo testo firmato) fino al 3 dicembre 2020.

Le norme valide su tutto il territorio nazionale

L’Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) stabilisce, rispetto al precedente DPCM 24 ottobre 2020, nuovi limiti agli spostamenti serali/notturni (il cosiddetto “coprifuoco”) per la zona a minor rischio: “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Inoltre:

  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. Le attività di scuola per l’infanzia e scuola primaria invece continuano in presenza;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (ad esclusione dei concorsi ed esami per le professioni sanitarie);
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti”;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”;
  • i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza eccezion fatta per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Viene confermata:

  • la possibilità di chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento;
  • per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • lo svolgimento soltanto di eventi e competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni;
  • la possibilità di svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
  • la sospensione dello svolgimento degli sport di contatto come individuati dal provvedimento del ministro per le politiche giovanili e lo sport;
  • la sospensione dell’attività dilettantistica di base e formativa di avviamento agli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni ed attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio alle medesime condizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020;
  • lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) alle stesse condizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

 

Riguardo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ricordiamo che è confermato l’articolo, già presente in altri DPCM, “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” che indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le norme valide per lo scenario di elevata gravità

Veniamo ora alla cosiddetta zona “arancione, o meglio alle aree del territorio nazionale che sono “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”. (Scenario di tipo 3)

Per queste zone (Puglia e Sicilia) sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le norme valide per lo scenario di massima gravità

Veniamo ora alla cosiddetta zona rossa, o meglio alle aree del territorio nazionale che sono “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. (Scenario di tipo 4)

Per queste zone (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  •  “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
  • “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”;
  • “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;
  • “è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24” (tra le attività non sospese, quella dei barbiere e parrucchiere);
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Ricordiamo, in conclusione, che, come indicato nel DPCM, il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, “verifica il permanere dei presupposti per l’appartenenza alle diverse fasce “e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazioneLe ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM 3 novembre 2020.

Pubblicato il: 5 Novembre 2020 / Categorie: Area Sicurezza / Tags: , , /