Con la circolare del Ministero dell’Interno, diramata in data 7 novembre, vengono fornite alle Prefetture territoriali alcune indicazioni applicative ed elementi di chiarimento sulle principali misure innovative del D.P.C.M. 3 novembre u.s. efficaci – si ricorda – fino al 3 dicembre prossimo.

La circolare si sofferma, in particolare, sulle misure dettate per le tre aree individuate dal citato D.P.C.M. – area gialla (art. 1), area arancione (art. 2) e area rossa (art. 3) – corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali le prescrizioni sono progressivamente più restrittive, in considerazione della maggiore diffusione del virus e del grado di tenuta dei servizi sanitari.

 

Si ricorda che, con ordinanza adottata in data 4 novembre dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, efficace dal 6 novembre per un periodo minimo di 15 giorni, si è proceduto alla seguente classificazione dei territori:

 

Area arancione – Scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3): Puglia e Sicilia;

Area rossa – Scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4): Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Le restanti regioni, non comprese nelle due aree sopra indicate, sono classificate come area gialla.

 

Qualunque sia l’area territoriale di riferimento – precisa la circolare – l’attuale andamento dell’epidemia sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela.

Occorrerà fare sempre uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative degli spostamenti, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa). A tale scopo andrà utilizzato il modulo pubblicato in occasione del precedente DPCM del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali del Ministero dell’interno.

 

Ciò premesso, si riporta di seguito, una breve sintesi dei principali contenuti di interesse per il Sistema.

 

Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – c.d. area gialla

La circolare si sofferma, in premessa, sull’impianto regolatorio del nuovo DPCM, evidenziando che l’articolo 1 del D.P.C.M. ha una valenza generale e residuale. Di conseguenza tale articolo detta il quadro complessivo delle misure che si applicano, in via generale, su tutto il territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate dalle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 per i territori della zona arancione e dall’articolo 3 per i territori della zona rossa.

 

Divieto di spostamenti (art. 1, comma 3)

Con riferimento al generale divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, la circolare precisa che, come nelle precedenti fasi dell’emergenza epidemiologica, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato, che potrà assolverli producendo una autocertificazione.

La circolare precisa, inoltre, che, nella suddetta fascia oraria, devono ritenersi consentiti anche gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di una associazione di volontariato, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio (in questi casi il motivo giustificativo sarà l’espletamento del servizio di volontariato sociale).

Per la restante parte della giornata (dalle ore 5:00 alle ore 22:00), invece, essendo prevista una “forte raccomandazione” – e non una prescrizione – a non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, gli eventuali spostamenti non dovranno essere giustificati con autodichiarazione, né saranno sanzionabili.

 

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 4)

Per quanto riguarda la chiusura delle strade o piazza nei centri urbani la circolare si limita a ricordare che, rispetto al precedente D.P.C.M. del 18 ottobre, l’aspetto innovativo riguarda i soli profili temporali. Mentre prima la possibilità di chiusura era prevista dopo le ore 21.00, ora è espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a determinate fasce orarie, non predeterminate. Resta in ogni caso salva – ricorda la circolare – la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

Spogliatoi presso centri e circoli sportivi (art. 1, comma 9, lett. f))

Per quanto riguarda l’attività sportiva e l’attività motoria in genere, svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici o privati, la circolare si limita ad evidenziare che l’aspetto di novità introdotto dal d.P.C.M. 3 novembre, rispetto al precedente quadro regolatorio, attiene alla interdizione all’uso di spogliatori interni a tali circoli.

 

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. l))

La circolare richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 9, lettera l del DPCM, laddove, chiarendo alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione, precisa espressamente che le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Conseguentemente – evidenzia la circolare – viene interdetto dalla nuova e più restrittiva misura, “a titolo di esempio, l’uso di apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o tabaccherie”.

Musei, istituti e luoghi di cultura (art. 1, comma 9, lett. r))

Tra le misure più restrittive introdotte dal nuovo DPCM la circolare segnala anche la sospensione delle mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura (di cui all’art 101 del codice dei beni culturali).

 

Attività didattica (art. 1, comma 9, lett. s))

In merito all’attività didattica, la circolare evidenzia che la novità, rispetto al quadro precedente, è rappresentata dall’introduzione della didattica a distanza (didattica digitale integrata) per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100 per cento delle attività svolte.

Si potranno, comunque, svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.

 

Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff))

La circolare richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 9, lettera ff) ultimo periodo che testualmente recita: “nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.

Al riguardo il Ministero precisa in primo luogo che le eccezioni sopra indicate hanno carattere di tassatività e, con riferimento ai mercati, che la chiusura opera esclusivamente per i mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. Al riguardo evidenzia che “i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo sviluppo economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive”.

 

 Mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (art. 1, comma 9, lett. mm))

Per quanto riguarda i mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la circolare richiama l’attenzione sul nuovo coefficiente di riempimento massimo, la cui soglia non potrà essere superiore al 50 per cento. Tale limite, che sostituisce quelli previsti dai protocolli e dalle linee guida, non trova applicazione – si ricorda – nei confronti del trasporto scolastico dedicato.

 

Area Arancione: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3)

I territori dell’area arancione – caratterizzati da scenario di elevata gravità e livello di rischio alto – sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre. Tali misure intervengono sostanzialmente sulla mobilità e sui servizi di ristorazione. Il quadro regolativo, attinente a profili o ambiti non incisi da tali misure, rimane invece quello definito all’articolo 1 del citato D.P.C.M..

Mobilità (art. 2, comma 4, lett. a) e b))

Posto il generale divieto di spostamento nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 5.00, la circolare richiama l’attenzione sul divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori dell’area arancione (extraregionale), in ogni fascia oraria della giornata, salvo:

 

– gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute o altra necessità;

– gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui sono consentite;

– gli spostamenti finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità o quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

 

E’ vietato ogni spostamento anche in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione (intraregionale), salvo che per le consuete cause giustificative (esigenze lavorative, di necessità o di salute), cui si aggiungono motivi di studio e necessità di svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili in tale comune. Sarà quindi possibile – evidenzia la circolare a titolo semplificativo – spostarsi presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando non siano presenti nel proprio territorio comunale.

La mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza (Infracomunale) – precisa la circolare – non è soggetta a limitazioni, salvo che nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 ai sensi del divieto generale di spostamento di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M.. Ne consegue che per gli spostamenti da una zona all’altra dello stesso comune, nella fascia oraria consentita, non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né che sia utilizzata l’autocertificazione.

 

Servizi di ristorazione (art. 2, comma 4, lett. c))

In tema di servizi di ristorazione, la circolare richiama l’attenzione sulle misure previste dal DPCM 3 novembre, ossia la sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti. Restano consentite:

 

– ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario;

– ristorazione con asporto, fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Restano, comunque, aperti senza limiti di orario gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione – precisa la circolare – “non comporta alcun riflesso sulla offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere”. Analogamente a quanto consentito in area gialla, quindi, “le strutture alberghiere ubicate in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario. Nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera”.

Area Rossa: scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4)

I territori dell’area rossa – caratterizzati da scenario di massima gravità e livello di rischio alto – sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 3 del d.P.C.M. 3 novembre. Tali misure intervengono sostanzialmente sulla mobilità, attività motoria e sportiva, attività commerciali al dettaglio e sui servizi di ristorazione. Anche in questo caso, il quadro regolatorio, attinente a profili o ambiti non incisi da tali misure, rimane quello definito all’articolo 1 del citato DPCM.

 

Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e))

Il divieto di spostamento nelle aree di zona rossa è relativo a ogni forma di mobilità, in entrata e in uscita, non solo extra regionale, ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti tra un comune e l’altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione e residenza.

Restano consentiti, come per l’area arancione:

 

– gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;

– gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;

– gli spostamenti finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità o quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

 

Le limitazioni alla mobilità – evidenzia la circolare – non incidono sulle attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni dettate dall’art. 3.

In ogni caso – precisa la circolare – per tutti gli spostamenti consentiti, quale che sia la causa giustificativa, deve farsi ricorso all’autocertificazione.

 

Attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b))

 

La circolare si sofferma sulla misura di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del DPCM, ai sensi della quale – si ricorda – le aree commerciali al dettaglio, nelle aree rosse, sono oggetto di generalizzata sospensione, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art 1, comma 9, lettera ff) sopra richiamato.

Ricorda inoltre che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari.

Al riguardo il Ministero precisa che la chiusura per i mercati ubicati in area rossa – diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla, e il cui assunto è valido anche per quelli ubicati in area arancione – si applica sia per quelli coperti che all’aperto, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Il commercio ambulante – precisa la circolare – continua pertanto ad essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 del DPCM.

Per effetto del rinvio all’art. 1 comma 9, lett. ff), – aggiunge la circolare – anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con la sola eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

 

Servizi di ristorazione (art. 3, comma 4, lett. c))

Per i servizi di ristorazione in zona rossa la circolare si limita a sottolineare che valgono le medesime misure – e quindi le medesime precisazioni – relative ai servizi di ristorazione in zona arancione (cui si rinvia).

 

Centri e circoli sportivi, sport di contatto e attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett d) ed e))

La circolare precisa che, in area rossa, tutte le attività di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lettera f) – palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi – e dall’art. 1, comma 9 lettera g) – sport di contatto – sono sospese, “senza alcuna eccezione”. A differenza dell’area gialla e arancione, tali attività sportive non potranno svolgersi neanche nei circoli all’aperto. L’attività motoria è consentita se svolta individualmente e in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro e con uso di mascherine. L’attività sportiva è consentita solo all’aperto e in forma individuale. È consentita anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché sia osservata la distanza interpersonale di almeno due metri.

Attività scolastiche, formative e curriculari (art. 3, comma 4, lett. f) e g))

Per quanto riguarda le attività scolastiche, la circolare si limita a segnalare che le stesse dovranno svolgersi – salvo il caso di necessità di uso dei laboratori o di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali – esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

Anche in caso di attività formative e curriculari viene sospesa l’attività in presenza e consentita l’attività a distanza.

 

Servizi per la persona (art. 3, comma 4, lette h))

Per quanto riguarda le attività inerenti i servizi alla persona, la circolare si limita ad evidenziare che la sospensione riguarda tutte le attività tranne quelle individuate nell’allegato 24. Restano pertanto consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse e- questa è la novità rispetto al quadro delineato dal DPCM di aprile scorso – i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Di seguito il link per visionare il testo integrale della circolare in oggetto.

 

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-7-novembre-2020-dpcm-3112020-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19

 

 

Pubblicato il: 9 Novembre 2020 / Categorie: Area Sicurezza / Tags: , /