A seguito  dell’emanazione dell’ultimo Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021, sono state modificate le misure applicabili nel periodo compreso tra il 07.01.2021 e il 15.01.2021.

Il quadro che emerge dalle disposizioni complessivamente applicabili allo stato attuale, contenute nel nuovo Decreto e nei precedenti D.L. n. 172/20, D.L. n. 158/2020 e D.P.C.M. del 03.12.20, salvo ulteriori interventi sulle classificazioni da parte del Ministro della Salute nel frattempo, è rappresentabile come segue.

 

Disposizioni generali su Spostamenti

 

  1. dal 7 al 15 Gennaio 2021
  • (indipendentemente dal “colore della Regione”) è vietato, su tutto il territorio nazionale, spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • sono esclusi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma;
  • nelle zone rosse saranno in ogni caso consentiti gli spostamenti in ambito comunale verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le ore 05.00 e le ore 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 e sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi e, nel caso di Comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti anche al di fuori dell’ambito comunale per una distanza non superiore a 30 chilometri;
  • restano ferme le altre disposizioni previste dal D.P.C.M. del 03.12.2020 e successive ordinanze;
  1. il 9 e 10 Gennaio 2021
  • le Regioni già qualificate in precedenza come “zona rossa” rimarranno tali mentre a tutte le altri Regioni saranno, comunque, applicate le misure previste per la “zona arancione”;
  • saranno, comunque, consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

 

Settore Sportivo

Con riferimento al settore sportivo, fatte salve le limitazioni generali agli spostamenti riportate in precedenza, l’applicazione delle disposizioni indicate determinerà i seguenti effetti:

  1. tra il 7 e il 15 Gennaio 2021:
  • l’attività sportiva sarà praticabile in ciascuna Regione nel rispetto delle disposizioni applicabili alla Stessa in base alla classificazione della zona (gialla – arancione – rossa);
  1. il 9 e 10 Gennaio 2021
  • l’attività sportiva sarà praticabile su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le Regioni classificate come zona rossa, nel rispetto delle disposizioni previste per le “zone arancioni” (che, si rammenta, consentono la pratica dell’attività sportiva analogamente a quanto previsto per le “zone gialle”).

 

Aspetti Sanzionatori

Si rammenta, infine, che eventuali violazioni delle disposizioni sopra riportate è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.20 n. 19, come convertito dalla L. n.35/2020, che prevede, nel caso meno grave, l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 e salvo che il fatto non costituisca violazione penale o comunque più grave reato.

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Volendo provare a schematizzare, l’applicazione delle disposizioni riepilogate in precedenza al mondo sportivo dovrebbe dar luogo alla situazione riportata di seguito: 

 

Attività Sportive Ammesse

Per completezza si riporta di seguito il riepilogo delle attività sportive ammesse in relazione alla classificazione della Regione in zona gialla/arancione/rossa, fatti salvi per ciascuna i limiti generali relativi agli spostamenti:

  1. zone gialle e arancioni:
  • è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di, rispettivamente, 2 metri e 1 metro;
  • sono consentiti eventi e competizioni agonistiche riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, a porte chiuse o senza pubblico, ed è consentito l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni;
  • salva la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori ecc., è consentito a chiunque (e, quindi, anche agli atleti non agonisti) svolgere attività sportiva o motoria presso centri sportivi, pubblici e privati, purché all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e delle linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport, senza far uso degli spogliatoi;
  • per gli sport di contatto sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, nonché l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni;
  1. zone Rosse:
  • è consentito svolgere attività sportiva all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di 2 metri;
  • è consentito svolgere attività motoria all’aperto, in forma individuale, in prossimità della propria abitazione, nel rispetto del distanziamento di 1 metro;
  • sono consentiti eventi e competizioni agonistiche riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, a porte chiuse o senza pubblico, ed è consentito l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni;
  • sono sospese tutte le altre attività nonché gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

Avv. Monica  Campione

Pubblicato il: 8 Gennaio 2021 / Categorie: Aggiornarsi, Area Legale, News / Tags: /