A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021, sono state modificate le misure emergenziali applicabili nel periodo compreso tra il 16 Gennaio e il 05 Marzo 2021.

Il quadro che emerge dalle disposizioni complessivamente applicabili allo stato attuale, contenute sia nei nuovi Decreti che nei precedenti non abrogati ,si precisa fin d’ora che risulta innovato soprattutto in relazione alle disposizioni generali concernenti gli spostamenti e presenta poche variazioni concernenti l’ambito sportivo in particolare.

 

Disposizioni generali su Spostamenti

 

  1. dal 16 Gennaio al 05 Marzo 2021
  • la mobilità resta legata alla classificazione delle Regioni in zona gialla/arancione /rossa, ma sono stati introdotti criteri più severi per la determinazione dei livelli di rischio ed è stata introdotta una zona “bianca”, applicabile alle Regioni nelle quali il livello di rischio si presenta estremamente ridotto, dove non saranno previste limitazioni particolari, se non quelle introdotte con appositi protocolli individuati con decreti del Presidente del Consigli dei Ministri;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
  1. dal 16 Gennaio al 15 Febbraio 2021
  • fino al 15.02.2021 (indipendentemente dal “colore della Regione”) resta il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • è, comunque, sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Settore Sportivo

Con riferimento al settore sportivo, fatte salve le indicazioni generali sugli spostamenti riportate in precedenza, non si evidenziano novità di particolare rilievo, fatta eccezione per quanto riportato di seguito:

  • le attività consentite in ciascuna Regione continuano ad essere quelle già individuate con i precedenti provvedimenti in relazione alla classificazione della Stessa in zona gialla/arancione/rossa e, in futuro, anche in zona bianca (vedi schema riepilogativo aggiornato, di cui all’Allegato A), per la quale saranno emanati appositi protocolli individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • in caso di competizioni internazionali, coloro che devono partecipare all’evento a qualsiasi titolo (atleti, tecnici, giudici, accompagnatori, stampa estera ecc.),che provengono da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, dovranno sottoporsi a tampone nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Italia ed essere in possesso di referto negativo da presentare in caso di controllo, riducendo, quindi, il termine precedentemente stabilito in 72 ore;
  • gli impianti nei comprensori sciistici, attualmente utilizzabili solo dagli atleti di interesse nazionale per gli allenamenti o per lo svolgimento delle competizioni nazionali ed internazionali consentite, a partire dal 15 Febbraio 2021 saranno aperti anche agli sciatori amatoriali, subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico scientifico.

 

Aspetti Sanzionatori

Resta confermato che, eventuali violazioni delle disposizioni in vigore saranno sanzionate ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.20 n. 19, come convertito dalla L. n.35/2020, che prevede, nel caso meno grave, l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione penale o comunque più grave reato.

 

Avv. Monica Campione

Pubblicato il: 16 Gennaio 2021 / Categorie: Area Legale, In Evidenza, News / Tags: /