Per la Cassazione la responsabilità è in capo di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 25976/2020 del 16.11.2020 è tornata nuovamente a chiare il concetto, già enunciato in altre occasioni in cui, per le obbligazioni sociali rispondono direttamente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione stessa.
Nel caso di specie la Cassazione si è trovata ad affrontare la vicenda originata dalla domanda di un collaboratore di una ASD, svolta innanzi il Tribunale di Rieti, per ottenere il pagamento, a titolo di retribuzioni non percepite per l’attività di lavoro subordinato prestata in favore della ASD.
Nel prosieguo dei tre gradi di giudizio la Corte d’Appello di Roma, accertato che si trattava di lavoro subordinato quello svolto dal collaboratore nei confronti della ASD, ha condannato in solido tra loro il presidente e legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con l’associazione, al pagamento, in favore del lavoro della somma di € 35.000,00.
Avverso tale sentenza l’Asd ed il legale rappresentante hanno proposto ricorso per Cassazione che è stato accolto dalla Sezione Lavoro nella parte in cui i ricorrenti hanno lamentato la carenza del presupposto di legge, stabilito dall’art 38 del Codice Civile, dato atto che l’assunzione era stata effettuato dal vicepresidente dell’associazione.
L’art 38 espressamente prevede che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” .
Per quanto sopra nell’Ordinanza la Sezione Lavoro della Cassazione Civile ha affermato che : L’art. 38 c.c., prevede, allo scopo di contemperare l’autonomia patrimoniale dell’associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune” e per altro verso che “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e ha continuato sostenendo che: “ne consegue che i (meri) rappresentanti dell’associazione non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall’associazione (cfr. Cass. n. 8752/17), potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art. 37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione.
Il principio dell’irrilevanza della sola carica di legale rappresentante è confermato dalla responsabilità sussistente anche per i rappresentanti dell’associazione che abbiano tuttavia di fatto gestito il rapporto di lavoro (Cass. n. 12886/14)”.
E’ chiaro quindi che a rispondere direttamente, delle obbligazioni sociali non è sempre e solo il legale rappresentante ma coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione in considerazione proprio del citato articolo 38 del Codice Civile.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 25976/2020 del 16.11.2020 è tornata nuovamente a chiare il concetto, già enunciato in altre occasioni in cui, per le obbligazioni sociali rispondono direttamente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione stessa.
Nel caso di specie la Cassazione si è trovata ad affrontare la vicenda originata dalla domanda di un collaboratore di una ASD, svolta innanzi il Tribunale di Rieti, per ottenere il pagamento, a titolo di retribuzioni non percepite per l’attività di lavoro subordinato prestata in favore della ASD.
Nel prosieguo dei tre gradi di giudizio la Corte d’Appello di Roma, accertato che si trattava di lavoro subordinato quello svolto dal collaboratore nei confronti della ASD, ha condannato in solido tra loro il presidente e legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con l’associazione, al pagamento, in favore del lavoro della somma di € 35.000,00.
Avverso tale sentenza l’Asd ed il legale rappresentante hanno proposto ricorso per Cassazione che è stato accolto dalla Sezione Lavoro nella parte in cui i ricorrenti hanno lamentato la carenza del presupposto di legge, stabilito dall’art 38 del Codice Civile, dato atto che l’assunzione era stata effettuato dal vicepresidente dell’associazione.
L’art 38 espressamente prevede che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” .
Per quanto sopra nell’Ordinanza la Sezione Lavoro della Cassazione Civile ha affermato che : L’art. 38 c.c., prevede, allo scopo di contemperare l’autonomia patrimoniale dell’associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune” e per altro verso che “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e ha continuato sostenendo che: “ne consegue che i (meri) rappresentanti dell’associazione non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall’associazione (cfr. Cass. n. 8752/17), potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art. 37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione.
Il principio dell’irrilevanza della sola carica di legale rappresentante è confermato dalla responsabilità sussistente anche per i rappresentanti dell’associazione che abbiano tuttavia di fatto gestito il rapporto di lavoro (Cass. n. 12886/14)”.
E’ chiaro quindi che a rispondere direttamente, delle obbligazioni sociali non è sempre e solo il legale rappresentante ma coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione in considerazione proprio del citato articolo 38 del Codice Civile.