Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da proroghe inerenti scadenze di vari adempimenti formali riguardanti il mondo del Terzo settore. Tali proroghe sono previste da decreti o provvedimenti ministeriali. Riportiamo di seguito le più importanti.

PROROGA ADEGUAMENTO STATUTI ETS AL 31/05/2022 -D.l. 77 articolo 66

Ennesima proroga prevista dal decreto semplificazioni del termine per gli adeguamenti degli statuti di APS ODV e ONLUS.

Il d.l. 77 31 Maggio 2021, il “c.d.” decreto semplificazioni all’art. 66, comma 1 modifica l’art. 101, comma 2 Codice del Terzo settore, prevedendo un’ulteriore proroga per l’adeguamento degli Statuti degli ETS.

Il nuovo termine per gli adeguamenti statutari viene fissato al  31 maggio 2022  un anno più avanti  quindi rispetto all’ultima proroga 31 maggio 2021 prevista dal precedente Decreto “Sostegni”.

Ricordiamo che il termine previsto originariamente dal Dlgs 117/2017 “Codice del Terzo settore” in particolare dall’articolo 101 per la modifica degli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (maggioranza semplificate) era quello del 3 Febbraio 2019 e cioè 18 mesi dopo dell’entrata in vigore del decreto , scadenza prorogata al 3 agosto 2019 (d.lgs 115/2018 ) e successivamente al 30 giugno 2020 ,  al 31 Ottobre 2020 con d.l. 18/2020 “Cura Italia” , poi con  il  d.l. 125 del 7/10/2020 convertito in legge ,   al 31 marzo 2021 ed infine al 31 maggio 2021 dal citato d.l. “ Sostegni”.

Entro il 31 maggio 2022 quindi, le APS, ODV e ONLUS potranno adeguare i loro Statuti alle disposizioni inderogabili previste dal D.lgs. n. 117/2017, avvalendosi delle maggioranze semplificate  previste  per le  Assemblee ordinarie.

Si ricorda che l’articolo 101 al comma 2 del Dlgs 117  (Codice del Terzo settore ) prevede che  le organizzazioni iscritte nei registri/anagrafi delle ONLUS , Organizzazioni di volontariato , Associazioni di promozione sociale ed Imprese sociali hanno la possibilità di adeguare lo statuto inserendo i nuovi articoli obbligatori richiesti ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore e delle sue agevolazioni , con le maggioranze ed i quorum previsti  per l’assemblea ordinaria e non quelli previsti  per le assemblea straordinaria , se le modifiche vengano effettuate entro i termini previsti dal citato articolo.

L’articolo in questione ,  in deroga a quanto disposto dagli statuti e alle disposizioni del Codice Civile (articolo 21) consente quindi agli Enti indicati di deliberare le suddette modifiche statutarie con le maggioranze previste dai loro attuali statuti per le prima e seconda convocazione delle assemblee ordinarie, maggioranze sicuramente meno impegnative di quelle per le straordinarie, e che spesso non prevedono quorum in seconda convocazione.

Si ricorda che il termine prescritto ai fini dell’adeguamento statutario è stato previsto dal legislatore  solo per le ODV , APS ed Onlus iscritte nei rispettivi registri oltre alle imprese sociali , mentre per tutte le altre associazioni che non presentano i suddetti requisiti di forma e di iscrizione il termine dell’adeguamento statutario non è tassativo ai fini della perdita delle agevolazioni , così come anche evidenziato dall’Agenzia delle Entrate (Ris. 89/E del 25 ottobre 2019) e dal  Ministero del Lavoro (Circolare n. 13 del 31/05/19). Sarà infatti possibile sia per le ODV che le APS e le Onlus e tutte le altre associazioni che intendono entrare nel Registro Nazionale del Terzo Settore adeguare lo statuto oltre i termini prescritti attraverso le delibere, ma con i quorum costitutivi più rigidi delle assemblee straordinarie.

PROROGA AL 29 GIUGNO –ASSEMBLEE DEGLI ENTI NON PROFIT PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020 – D.l. 44 del 01/04/2021

Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 ha esteso la possibilità alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) , Associazioni di Promozione sociale (Aps)  e alle Onlus di poter usufruire della proroga dal 30 aprile 2021 al 29 giugno 2021 per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2020.

La modifica intervenuta  a seguito dell’entrata in vigore del suddetto  decreto legge  (comma 4 dell’articolo 8) consente a tutte le organizzazioni di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio entro il prossimo 29 giugno, invece dei 120 giorni (e quindi del 30 aprile ) come generalmente previsto dagli statuti sociali.

Infine a seguito della suddetta proroga prevista dal D.l. 44/2021  viene estesa la facoltà di svolgere le assemblee  a distanza  , quindi mediante mezzi di telecomunicazione ,  anche alle Odv, Aps ed Onlus  (oltre che  a tutti gli enti non profit) fino al 31 luglio prossimo anche nel caso in cui gli enti suddetti non abbiano negli statuti sociali la previsione dello svolgimento di tali modalità assembleari.

 

PROROGA APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2020 AL 29/06/2021– nota 7073 Min. Lavoro

Con la Nota 7073 il Ministero del Lavoro ha fornito un’importante interpretazione ,  estendendo di fatto la possibilità di prorogare la data dell’approvazione del bilancio sociale per gli Enti del terzo settore, prevedendo il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29/06/2021 per l’anno 2020). Secondo il dicastero le motivazioni  principali alla base della suddetta estensione dei termini sono da rinvenirsi  nelle proroghe già previste dall’articolo 8 comma 4 del D.L. n. 44/2021(che ha soppresso le limitazioni  nei confronti di Onlus, APS e ODV) secondo cui  per  tutti i soggetti costituiti in forma di associazione e di fondazione in deroga al codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, possono convocare  l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro  centottanta  giorni  dalla chiusura dell’esercizio. Rientrano inoltre nell’ipotesi di proroga secondo il Ministero del Lavoro per l’approvazione del bilancio sociale  tutti gli enti gestori dei Centri di servizio del volontariato costituiti in forma associativa anche se non in possesso della qualifica di ODV.

Con l’occasione , il dicastero segnala che si possa ritenere applicabile il maggior termine del 31 luglio 2021 per lo svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci sociali degli enti del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti , la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, in ragione della straordinaria situazione sanitaria che giustifica il temporaneo ricorso a particolari modalità anche qualora non siano previste espressamente dalle disposizioni interne dei vari enti o di statuto o da disposizioni di legge.

Occorre ricordare che il bilancio sociale trova la sua collocazione nel “Codice del Terzo settore – Dlgs 117/2017 “  prevalentemente all’articolo 14. In base all’articolo in questione “gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte”. Pertanto gli enti del Terzo settore con entrate annuali superiori ad 1 milione di euro sono tenuti all’obbligo della redazione, approvazione e deposito al Registro Unico del Terzo settore. Altri soggetti tenuti all’obbligo della redazione del bilancio sociale sono i Centri di servizio del volontariato (art. 61) , le imprese sociali (art. 9 Dlgs 112/2017)  incluse le cooperative sociali.

Infine il Ministero del lavoro con decreto del 4 luglio 2019 ha pubblicato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte degli  Enti del Terzo settore obbligati ai sensi dell’art. 14 comma 1 , Dlgs 117/2017 e per le imprese sociali ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del Dlgs 112/2017. Le linee guida si ritiene sono già applicabili per i bilanci sociali riferiti all’esercizio 2020.

Pubblicato il: 14 Giugno 2021 / Categorie: Area Gestione Associativa, In Evidenza, News / Tags: /