E’ stato presentato il nuovo Decreto Legge del Governo, che prevede la limitazione degli accessi a molte attività, riservate solo a chi sarà munito di certificazione verde.

Il testo che vado a commentare è la versione finale pubblicata dagli organi di stampa, che potrebbe differire  da quello che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; in caso di variazioni sostanziali, provvederò ad aggiornare la presente circolare.

Ci sono ovviamente molti punti che saranno da chiarire, ma in ogni caso cercherò di seguito di evidenziare quelli che sono i passaggi che interesseranno il mondo sportivo dilettantistico.

 

  • Utilizzo certificazioni verdi

 

L’argomento di maggior interesse è sicuramente quello dell’obbligo dell’utilizzo delle certificazioni verdi ( cosiddetti “green pass”) per l’accesso alle attività sportive.

La nuova norma testualmente prevede che:

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una

delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e

attività:

 

  1. b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

 

  1. d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;”

 

Viene poi specificato che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”

 

Vediamo ora di comprendere le conseguenze per la gestione delle attività sportive

 

  • Attività coinvolte

 

Saranno tutte quelle al chiuso ( palestre, piscine….), mentre a quelle all’aperto potranno partecipare anche i soggetti non in possesso di certificazione verde, con esclusione però di tutti gli sport di squadra, che potranno essere praticati, sia all’aperto che al chiuso, solo da soggetti muniti della certificazione.

Nulla viene detto per i gestori delle attività e per i tecnici coinvolti; su questo tema ( come per molti altri) saranno necessari chiarimenti; in ogni caso sembra logico pensare che anche per questi soggetti  potrebbe essere necessaria la certificazione, anche se il fatto che, in molti casi possano continuare ad indossare la mascherina ( cosa non possibile per i praticanti l’attività), potrebbe  forse esentarli dall’obbligo.

 

  • Responsabilità dei controlli

 

In questo senso il testo è molto chiaro in quanto prevede che “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma”

Spetterà quindi alle asd/ssd vigilare sugli accessi; al momento potrà esser richiesta la sola certificazione cartacea, in quanto si rimanda ad un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per “consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti”, e quindi l’uso per lettura ed archiviazione dei dati utilizzando appositi lettori.

I gestori degli impianti dovranno porre molta attenzione al controllo, in quanto in caso di verifica, i trasgressori ( gestore e frequentatore) saranno sanzionati con multa da € 400 ad € 1.000, e per l’impianto sportivo, in caso di infrazione registrata in tre giorni diversi, potrà essere imposta la chiusura da 1 a 10 giorni.

 

  • Manifestazioni sportive

 

La norma regola le percentuali di accesso per il pubblico, prevedendo che “le misure di cui al primo periodo del comma 1, si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

  • Proroga dello stato d’emergenza

 

In considerazione dello stato dell’emergenza epidemiologica, lo stato d’emergenza inizialmente dichiarato il 31 gennaio 2020, e poi successivamente prorogato sino al 31 luglio 2021, viene nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021.

Vediamo ora quali sono le conseguenze per il mondo sportivo dilettantistico di questa proroga.

 

Voucher

Con l’art 36 ter del Decreto sostegni il governo ha riscritto l’art 216 del Dl 34/2020 ( vedi mia circolare 6/2020) dove veniva affrontato il tema dei voucher. Il nuovo testo  dice che il voucher sarà “utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale”; con questa proroga i crediti saranno utilizzabili dai frequentatori degli impianti sportivi fino al 30 giugno 2022 e non più sino al 31 gennaio 2022.

Per quello che riguarda invece la richiesta di voucher da parte di soggetto non vaccinato, e che non intenda vaccinarsi, il sottoscritto ritiene che la stessa possa essere respinta, dal momento che non potrà essere invocata la norma sopracitata, che prevede il rimborso a seguito della “sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia…”; in questo momento le attività rimangono aperte e l’impossibilità ad accedere all’attività dipenderà da una scelta personale, che quindi non potrà essere utilizzata come motivazione a supporto della richiesta di rimborso.

 

Assemblee associative e societarie

 Le assemblee potranno continuare ad essere tenute in modalità videoconferenza fino al 31 dicembre 2021, in quanto ancora applicabile l’art. 73 quarto comma  del DL18/2020, che prevede che sino al termine dello stato d’emergenza “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

 

Termine di approvazione dei bilanci

Nell’allegato A del Decreto di prossima pubblicazione, saranno indicati tutti i termini previsti dalle disposizioni legislative che saranno rinviati al 31 dicembre 2021; fra questi viene ricompreso l’art 106 comma 7 del DL 18/2020, in tema di svolgimento di assemblee di società ed enti, che prevede il maggior termine dei 180 giorni per lo svolgimento delle assemblee; questo maggior termine interesserà ( se saranno confermati anche gli enti sportivi) tutte quelle asd/ssd che hanno esercizio diverso da quello solare e quindi con il termine di approvazione oltre il 30 giugno.

Per ultimo segnalo che il Decreto fisserà nuovi criteri per la determinazione del passaggio delle Regioni a colori diversi dal bianco ( giallo, arancione e rosso); in questo caso, e speriamo che non si verifichi, troveranno applicazione le note limitazioni a tutte le attività, comprese quelle sportive.

 

Non appena usciranno chiarimenti sul provvedimento, di particolare interesse per il mondo sportivo, seguiranno aggiornamenti.

Pubblicato il: 25 Luglio 2021 / Categorie: Area Sicurezza, In Evidenza, News / Tags: , , , , , /