Ordinanza Presidente Regione Liguria

E’ stata emanata ieri l’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n° 72/2020 avente per oggetto misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica e ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria.

La parte che interessa le associazioni è contenuta principalmente al punto 10), che prevede la “chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi consentendo dalle 5,00 alle 24,00 esclusivamente i servizi bar e ristorazione nel pieno rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della Regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n° 52”.

Premesso che la definizioni di “centri culturali e sociali e “ circoli ludici-ricreativi” sono molto generiche e ricordando che sono comunque sinonimi del termine associazione, ritengo che il divieto riguardi quindi tutte le attività svolte in forma associativa, sia all’interno di figure tipizzate e magari anche iscritte agli appositi registri regionali, quali associazioni di promozione sociale, di volontariato, di mutuo soccorso, e poi scuole di canto o di musica…., e che associazioni culturali e ricreative di tipo “generico”, per tutte le attività istituzionali rivolte agli associati, eccetto che per gli eventuali servizi di bar e ristorazione ( dalle 5 alle 24) e nel pieno rispetto di tutti i relativi protocolli sanitari.

E’ una disposizione un po’ strana, in quanto le attività di bar dovrebbero essere accessorie a quelle istituzionali e non prevalenti, comunque queste sono le indicazioni; nel caso i soci potranno accedere ai locali solo ed esclusivamente per effettuare la consumazione senza poter in alcun modo sostare nei locali ( ad esempio per giocare a carte o a biliardo), stante la sospensione di tutte le altre attività istituzionali.

Ricordo che sono al di fuori dell’ambito dell’ordinanza tutte le attività sportive, a loro volta accuratamente regolamentate dal DPCM del 18 ottobre, che coinvolge anche le associazioni culturali e ricreative ( diverse quindi dalle asd/ssd) solo per la regolamentazione dell’attività sportiva di base e motoria in genere ( per completezza allego mia circolare sull’argomento).

L’ordinanza prevede inoltre il divieto assoluto d’assembramento e di manifestazioni pubbliche e
private.

Voglio solo ricordare che sia nel DPCM del 18 ottobre, che in questa ordinanza, nulla viene detto circa il divieto di svolgimento delle assemblee delle associazioni, per le quali ricordo il termine del 31 ottobre per l’approvazione del rendiconto 2019, e stessa data per le modifiche statutarie di adeguamento al Terzo Settore, relativamente alla possibilità di usufruire di maggioranze “alleggerite” per le associazioni già iscritte ai registri regionali.

Le assemblee potranno tenersi, ma i locali individuati per il loro svolgimento dovranno essere idonei ad ospitare in sicurezza tutti i soci aventi diritto, e non solo il numero prevedibile di partecipanti.

In alternativa, e per maggior sicurezza, è sempre valida la previsione dell’utilizzo della videoconferenza, come previsto dal D.L. 18/2020 all’art. 73 quarto comma, che sino al 31/7/2020 (originario termine dello stato d’emergenza, attualmente prorogato al 31/1/2021) dice che “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Per ultimo ricordo che l’Ordinanza è operativa dalle ore 12 di oggi

Pubblicato il: 21 Ottobre 2020 / Categorie: Area Bandi e Contributi, News / Tags: /